Mediazione
La mediazione finalizzata alla conciliazione è un percorso, un procedimento finalizzato a raggiungere un accordo che viene identificato nella conciliazione, cioè la composizione stradgiudiziale ed amichevole di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (Art. 1, lett. c, D.lgs. 28/2010).
La mediazione è compiutamente inquadrata in una più ampia manovra di riforma dell’intero sistema giustizia e si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia. Sin dalle prime esperienze legislative in questa materia, si è puntato alla professionalità, efficienza e qualità del servizio offerto a privati, enti, associazioni, aziende con uno strumento più agile, economico e partecipativo alla composizione di alcune tipologie di vertenze civili e commerciali. Dalla legge delega 69/2009 (art. 60) al decreto legislativo 28/2010, fino a giungere al Regolamento di attuazione (D.M. 180/2010) e alle recenti modifiche allo stesso contenute nel D.M. 6 luglio 2011, n. 145, l’obiettivo della mediazione è stato quello di semplificare il ricorso alla giustizia.
L’art.5 comma 1-bis del d.lgs. n.28/2010 prevede che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, con l’ausilio di un avvocato, ad esperire, in via preliminare, il procedimento di mediazione (la cosiddetta mediazione obbligatoria).
L’art.5 comma 2 del d.lgs. n.28/2010 stabilisce altresì che, fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 per i casi in cui è esclusa la mediazione, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, possa disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 del d.lgs. n.28/2010 (tre mesi) e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (la cosiddetta mediazione delegata dal giudice).
Nel caso della Mediazione Civile e Commerciale Internazionale il ruolo centrale è giocato dal Mediatore Civile e Commerciale, un professionista imparziale al di sopra delle parti, il quale interviene per trovare una soluzione contrattualmente condivisa al di fuori di un’aula di tribunale, senza sconfitti. La mediazione rappresenta la migliore e unica alternativa alle lunghe e costosissime cause ordinarie, dove spesso, dopo anni di udienze, entrambe le parti si sentono sconfitte e deluse.
Usare la Mediazione Civile e Commerciale Internazionale dello studio aemilia tradux, nella persona del Dott. Prof. Riccardo Terenzi, Interprete Parlamentare e Mediatore Civile Nazionale ed Internazionale regolarmente iscritto da oltre 10 anni presso il Ministero di Grazia e Giustizia, significa andare oltre le barriere nazionali e linguistiche della vertenza, ristabilire la comunicazione per fare emergere e salvaguardare gli interessi delle parti, superando barriere linguistiche, culturali e le difficoltà imposte dalle leggi dei diversi ordinamenti. La risoluzione dei conflitti attraverso leggi che poco hanno in comune fra i paesi (talora di diversa matrice giurisprudenziale) non sempre rappresenta una soluzione ottimale, in quanto queste ultime non sempre si adattano alle particolarità di ogni situazione consentendo solo raramente di addivenire ad una sentenza risolutiva. La Mediazione Civile e Commerciale Internazionale responsabilizza le parti che, pur parlando lingue diverse, potranno comprendersi e risolvere le contrapposizioni nella loro lingua madre con il fattivo concorso del Mediatore Civile e Linguistico.
Il compito del Mediatore Civile e Commerciale Internazionale non è dunque quello di stabilire chi ha torto o ragione, in quanto il suo mandato è quello di trovare una soluzione che sia di mutuo vantaggio per le Parti, comunque consapevoli del fatto che per “transigere” occorre sempre rinunciare a qualcosa in cambio di un beneficio maggiore, in questo caso la risoluzione amichevole della controversia. Il termine massimo di durata della procedura è fissato in 120 giorni. Qualora, entro detto termine, le Parti non addivengano a nessuna composizione della vertenza, esse avranno la facoltà di ricorrere alla giustizia ordinaria. Se una parte invitata alla Mediazione rifiuta il tentativo di conciliazione, la controparte potrà ricorrere immediatamente al giudice presentando un verbale di fallita conciliazione, rilasciato dalla Segreteria della Camera di Conciliazione.
Riassumendo, la Mediazione Civile e Commerciale Internazionale è possibile laddove sia coinvolto un diritto disponibile, cioè un diritto rispetto al quale l’ordinamento riconosce effetti alla volontà negoziale delle Parti.
La Mediazione Civile Nazionale ed Internazionale è comunque sempre esclusa in ambito: penale, tributario, fiscale, doganale, contabile, amministrativo, o nei giudizi per i quali sia previsto l’intervento di un giudice, o qualora siano coinvolti Status Personali e Diritti della Personalità.
Il verbale di conciliazione è un titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di conciliazione, la Parte diligente potrà richiedere l’omologazione del titolo al Presidente del Tribunale competente.
Normativa Italiana
- Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180
- D.M. 4 agosto 2014, n. 139
- Decreto Interministeriale 6 luglio 2011 n. 145 – Regolamento recante modifica al d.m 18 ottobre 2010, n. 180
- Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 coordinato con il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69
- Art. 185-bis CPC – Proposta di conciliazione del giudice (articolo aggiunto con L. 98/2013)
- Articolo 2643 CC – Atti soggetti a trascrizione (articolo aggiornato con L. 98/2013)
- Circolare 27 novembre 2013: chiarimenti L. 98/2013
Normativa Europea
- Direttiva 2008/52/CE (21 maggio 2008)
Mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010)
Mediazione delegata dal Giudice (art. 5 co. 2, D.lgs. 28/2010)
Mediazione a seguito di una clausola contrattuale (art. 5, co. 5, D.lgs. 28/2010)
Mediazione volontaria (art. 2, D.lgs. 28/2010).
Mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010)
L’obbligatorietà della mediazione ha comportato in passato la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale del Decreto Legislativo numero 28/2010, che è quello che disciplina detto istituto, tanto da scomparire per un breve periodo di tempo dal nostro ordinamento (Corte Cost. sent. n. 272/2012).
La mediazione obbligatoria è stata però reintrodotta nel sistema giuridico italiano con il Decreto Legge numero 69/2013 che la ha riportata in vita, limitandone tuttavia la portata.
Oggi le materie in cui l’azione giudiziaria deve essere obbligatoriamente preceduta da un tentativo di mediazione sono dettate dal nuovo Articolo 5 del decreto legislativo numero 28/2010. Si tratta, in particolare di:
- condominio
- diritti reali
- divisione e successione ereditaria
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto d’azienda
- responsabilità medica
- responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
Mediazione demandata dal giudice (art. 5 comma 2, D.lgs. 28/2010)
L’art. 5, D.lgs. 28/2010, comma 2, dispone che “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”
Mediazione a seguito di clausola contrattuale–compromissoria (art. 5, comma 5, D.lgs. 28/2010)
Le parti possono inserire nei contratti che disciplinano i loro rapporti giuridici una specifica clausola che, in caso di vertenza, preveda il ricorso ad un organismo di mediazione in via preventiva all’instaurazione di un procedimento ordinario e/o di un arbitrato. Al riguardo, l’ art. 5, comma 5, D.lgs. 28/2010 precisa che: “Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’Ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 (tre mesi). Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’Organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro Organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1 (criterio della prevenzione). In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso Organismo iscritto”.
Mediazione volontaria (art. 2, D.lgs. 28/2010)
Ai sensi dell’Art. 2 del D.lgs. 28/2010: “Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili […].